Incoterms® 2010: cosa cambia nei rapporti commerciali con l’estero?
Nell’ambito delle relazioni commerciali internazionali, le parti devono definire dove e come avviene la consegna delle merci, chi paga il trasporto, chi sopporta i rischi, chi effettua lo sdoganamento, chi paga per tutte le altre operazioni.
In virtù della libertà contrattuale, gli operatori possono definire tali aspetti come meglio credono, nel rispetto delle reciproche esigenze commerciali. Viste le ampie diversità negli usi commerciali nei vari paesi del mondo è però preferibile riferirsi a un set di norme conosciute che codificano le più diffuse prassi commerciali internazionali: gli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito CCI).
Dopo l’edizione del 2000, la CCI ha recentemente proposto l’edizione del 2010 (Pubblicazione n. 715) che andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. I termini di tre lettere non sostituiscono il contratto (ne fanno pienamente parte) e vanno correlati al corretto “place/port” con l’indicazione “Incoterms® 2010”.
Cambiamenti proposti con l’edizione 2010 degli Incoterms®
Soppressione termini
Sono stati soppressi 4 termini del gruppo D, il DAF, il DES, il DEQ e il DDU, “sostituiti” dai termini DAP e DAT.
I termini DES e DEQ sono stati ritenuti obsoleti, visto che la maggior parte delle merci, destinati in un porto, vengono di solito consegnate in un terminal. Il nuovo e più flessibile termine DAT (Delivered at Terminal) dunque trova applicazione ogni qual volta la consegna delle merci avviene in un terminal.
I termini DAF e DDU sono stati soppressi in quanto poco adatti ai commerci intracomunitari, vista l’eliminazione dei dazi e delle dogane. Il termine DAP (Delivered at Place) può essere dunque adoperato in sostituzione dei “vecchi” termini DAF e DDU.
Nuova classificazione dei termini
L’edizione 2000 prevedeva una classificazione per cumulo di obbligazioni a carico del venditore, con i termini divisi in 4 gruppi E, F, C, D.
L’edizione 2010, invece, classifica i termini per modalità di trasporto, distinguendo:
- i termini per il trasporto fluviale/marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF)
- i termini che utilizzano “qualsiasi modo di trasporto” (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT e DDP).
Le caratteristiche dei “vecchi” gruppi C e D, in particolare, sono rimaste invariate:
- nei termini C il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane del compratore
- nei termini D il venditore paga il trasporto e ne sopporta anche i relativi rischi.
Ship’s rail
È stata eliminata l’indicazione “ship’s rail” come punto di passaggio dei rischi nei termini FOB, CFR e CIF. In questi termini, infatti, ora il passaggio dei rischi avviene al caricamento delle merci a bordo della nave in partenza.
Chain-of-custody information
Con i nuovi Incoterms®, si prevedono obblighi, fra le parti, di ottenere/fornire assistenza, attraverso la “chain-of-custody information” (in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza delle merci e dei trasporti, sempre più sentite dalle autorità governative).
Terminal handling charges
Gli Incoterms® 2010 prevedono un’allocazione delle cd “Terminal handling charges” più chiara nei termini CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP e DDP.
Procure Goods Shipped
Gli Incoterms® 2010 includono l’obbligazione “to procure goods shipped”, come alternativa all’obbligazione “to ship goods”. Ciò in relazione alle cosiddette vendite a catena nell’ambito dei commerci di merci come petrolio, cereali, ecc.
Scaricamento delle merci a destino
Nell’edizione 2010, il venditore è obbligato a scaricare le merci solo nella resa DAT.
Suggerimenti
Oltre a questi cambiamenti di carattere tecnico, i nuovi Incoterms® offrono interessanti suggerimenti:
- non adottare i termini FAS/FOB – CFR/CIF per merci che viaggiano in container (preferendo, rispettivamente, FCA e CPT/CIP in quanto le merci in container vengono consegnate a un vettore presso un terminal)
- utilizzare gli Incoterms® anche nelle operazioni domestiche
- essere molto precisi nella definizione del place/port of shipment/destination, e più formali nell’indicazione della parola Incoterms® (e non Incoterm incoterms o Incoterms).
Sdoganamento
Rispetto all’edizione del 2000, nulla è cambiato rispetto agli obblighi di sdoganamento delle merci:
- il venditore si occuperà sempre, tranne che nella resa EXW, di sdoganare la merce all’export (anche se nel nostro paese questo adempimento è sempre a carico del venditore)
- il compratore si occuperà sempre dello sdoganamento all’import tranne che nella resa DDP.
Come per l’edizione 2000, inoltre:
- nei termini EXW, FCA, FAS, FOB, DAT, DAP e DDP il luogo diconsegna coincide col luogo di trasferimento dei rischi
- nei termini CFR, CIF, CPT e CIP il luogo di consegna differisce dal luogo di trasferimento dei rischi.
Si ribadisce, infine, che l’obbligo di assicurare le merci rimane a carico del venditore, solo nei termini CIP/CIF, venditore che adempirà ai suoi obblighi di assicurare le merci riferendosi a clausolari per le coperture minime e per rischi di rara frequenza.
Centro Estero delle camere di commercio del Veneto