Con l’art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 110 comma 7 del DPR 917 (TUIR).
Le nuove norme prevedono la non applicabilità delle sanzioniconnesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria,consegni agli organi di controllo una specifica documentazioneidonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati e che consenta un più agevole espletamento delle operazioni di controllo.
Oneri documentali
La normativa prevede a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazioneprevista. Le modalità e i termini di effettuazione di tale adempimento sono regolamentati dal recente provvedimento (circolare 58/E del 15 dicembre 2010) e variano a seconda che la documentazione si riferisca o meno ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010).
Infatti, la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e ai successivi deve essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre quella concernente i periodi d’imposta antecedenti deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (e cioè, entro il 28 dicembre 2010), ovvero oltre tale termine, ma, in ogni caso, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
La recente circolare chiarisce cosa debba intendersi per “documentazione idonea” che il contribuente deve predisporre al fine della disapplicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 1 del predetto decreto n. 471:
- un documento denominato “Masterfile”
- un documento denominato “Documentazione Nazionale”.
La nuova disciplina non ha introdotto un obbligo generalizzato, bensì un onere a carico del contribuente, al fine di incentivare l’adesione al regime in un’ottica di adempimento spontaneo.
Qualora il contribuente non predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione contemplata dal Provvedimento, lo stesso non sarà passibile di sanzioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle previste in via ordinaria.
Il Provvedimento si pone quale ulteriore, decisivo passo evolutivo verso una globale normazione a fini fiscali delle relazioni tra imprese residenti e imprese associate non residenti, rivolgendosi implicitamente a tutti quei contribuenti che, trovandosi in taluna delle condizioni elencate all’art. 110, comma 7, TUIR, non hanno tuttavia deciso di avvalersi dell’istituto del ruling di standard internazionale.
Il regime documentale è stato, peraltro, diversificato a seconda che lo stesso venga adottato da una società holding, da una sub-holding o da una impresa controllata. Sono inoltre previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alleggerimenti dell’onere per le piccole e medie imprese.
1. Struttura del Masterfile
Il Masterfile è il documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso. Il Provvedimento prevede la possibilità di presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento. Da un punto di vista strutturale, il Masterfile deve articolarsi in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.
Prima parte
I primi tre capitoli (1. Descrizione generale del gruppo multinazionale; 2. Struttura del gruppo; 3. Strategie generali perseguite dal gruppo) compongono idealmente la prima parte, in quanto sono destinati a fornire un quadro generale del gruppo multinazionale.
Nel capitolo 2 sulla “Struttura del gruppo” la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito delle attività del gruppo non può ritenersi adeguatamente soddisfatta mediante la sola apposizione di una semplice etichetta riassuntiva, (“contract manufacturer”, “limited risk distributor” etc.). La descrizione richiesta deve contenere un’esposizione succinta del profilo funzionale e operativo del soggetto in relazione all’operatività complessiva del gruppo e a quella delle altre società o imprese del gruppo con cui l’entità oggetto della descrizione si relaziona.
Anche le descrizioni delle “Strategie generali perseguite dal gruppo” dovranno contenere riferimenti a evidenze documentate e/o documentabili e suscettibili comunque di riscontri obiettivi.
Seconda parte
La seconda parte del Masterfile accoglie in prevalenza elementi informativi, sempre di carattere generale, che attengono in maniera più diretta all’analisi di comparabilità.
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Il capitolo 4, “Flussi di operazioni”, oltre a fornire un quadro generale delle operazioni infragruppo rientranti nell’ambito di applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento, deve descrivere anche eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti, qualora assimilabili o aventi la stessa natura di quelle infragruppo.
Le operazioni infragruppo dovranno poi essere sintetizzate in un diagramma che dovrà prendere in considerazione anche quelle aventi carattere di straordinarietà, eccezionalità o unicità. La rappresentazione grafica dovrà inoltre descrivere le modalità e i flussi di fatturazione delle operazioni e i relativi importi, nonché la logica economico-giuridica adottata (per valutare la coerenza tra forme giuridiche e operazioni effettivamente poste in essere). -
Il capitolo 5 riguarda le operazioni infragruppo e va suddiviso in tre paragrafi ognuno riguardante, rispettivamente: 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari; 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo; 5.3 Accordi per la ripartizione di costi.
Il paragrafo 5.1 deve articolarsi in tanti sottoparagrafi quante sono le tipologie di operazioni infragruppo. Ognuno dei sottoparagrafi dovrà fornire informazioni circa la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea. Per ogni tipologia di operazione, inoltre, si dovrà precisare quali dei soggetti elencati al capitolo 2 (parte relativa alla struttura organizzativa del gruppo) hanno preso parte alle operazioni aventi ad oggetto i beni e i servizi descritti. La possibilità di trattare unitariamente categorie omogenee di beni e servizi va interpretato in maniera coerente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE e con la scelta dei metodi di valorizzazione delle operazioni adottati. Per ragioni di coerenza sistematica, tale impostazione vale anche per i servizi e gli accordi per la ripartizione di costi di cui alle operazioni indicate ai paragrafi 5.2 e 5.3.
Il paragrafo 5.2 dedicato alla descrizione dei “Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo” (gestione della tesoreria, marketing, gestione delle IT) deve articolarsi in tanti sottoparagrafi quante sono le tipologie di servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo. Per servizi funzionali resi da una o più associate a beneficio di una o più delle altre associate si intendono i servizi di cui al capitolo VII “Special consideration for Intra-Group Services” delle Linee Guida OCSE (v. paragrafi 7.14, 7.22 e 7.27). In ciascun sottoparagrafo si dovrà dare una precisa definizione delle caratteristiche dei servizi e degli accordi tra le parti per la ripartizione di tali costi. Per ogni tipologia di servizio, si dovrà precisare quali dei soggetti appartenenti al gruppo hanno preso parte alle operazioni descritte.
Il paragrafo 5.3 relativo agli “Accordi per la ripartizione di costi” deve riportare, oltre all’elenco completo degli accordi per la ripartizione di costi, l’indicazione, per ciascuno, del relativo oggetto, della durata dell’accordo, dei soggetti partecipanti, del perimetro delle attività e dei progetti coperti. -
Il capitolo 6 accoglie informazioni in merito alle funzioni svolte, ai beni strumentali impiegati e ai rischi assunti da ognuna delle imprese associate coinvolte nelle operazioni infragruppo (dando evidenza dei cambiamenti intervenuti rispetto al periodo di imposta precedente). Particolare attenzione dovrà essere posta ai cambiamenti intervenuti a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. Con riferimento ai beni strumentali, viene richiesta un’indicazione di massima di mutamenti rilevanti nella composizione e nel peso dei beni strumentali complessivamente considerati, allocati presso le singole entità del gruppo.
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Il capitolo 7 è destinato alla trattazione dei beni immateriali detenuti da ogni singola impresa associata coinvolta nelle operazioni infragruppo. Di tali beni dovrà essere fornito un elenco completo con separata indicazione di eventuali canoni corrisposti per l’utilizzo degli stessi specificando il soggetto percipiente ed erogante. Tenuto conto dell’importanza che i beni immateriali assumono ai fini della valutazione della correttezza dei prezzi di trasferimento, dovrà essere data descrizione anche di eventuali intangibles non iscritti in bilancio (know how di processo, sinergie, effetti positivi di network e così via). Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che alla proprietà e al momento della creazione dei beni, ad eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale che abbiano comportato una riallocazione dei beni immateriali.
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Il capitolo 8 descrive la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e offre evidenza delle ragioni per le quali viene ritenuta conforme al principio di libera concorrenza. Si dovranno fornire informazioni circa i contratti (natura, contraenti e sintesi del contenuto) stipulati dalle imprese associate del gruppo sui quali si basa la politica sui prezzi di trasferimento.
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Il capitolo conclusivo 9 accoglie una sintetica descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, siano essi gli “Advance Price Arrangements” (APA) ovvero ruling rispettivamente sottoscritti con o rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità.
2. La documentazione nazionale
La Documentazione Nazionale è il secondo documento che integra la documentazione idonea e che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare. Da un punto di vista strutturale, anche la Documentazione Nazionale deve articolarsi in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi. La struttura generale della Documentazione Nazionale non differisce sostanzialmente da quella del Masterfile, salvo rilevare che la stessa si riferisce unicamente alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno del gruppo e alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o in parte la sua attività.
I primi quattro capitoli della Documentazione Nazionale (1. Descrizione generale della società; 2. Settori in cui opera la società; 3. Struttura operativa della società; 4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente) compongono idealmente una prima parte della Documentazione Nazionale, in quanto sono destinati a fornire un quadro generale della società.
La seconda parte descrive le operazioni infragruppo oggetto della documentazione e, per ciascuna tipologia di operazioni (qualora ve ne fosse più di una), trova illustrazione l’analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi trasferimento, nonché le connesse analisi economiche e i risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
In particolare, il capitolo 5 descrive le operazioni infragruppo, siano esse cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi o prestazioni di servizi finanziari. Dovranno essere previsti tanti paragrafi quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Ogni paragrafo dovrà descrivere, con precisione, i beni e/o i servizi oggetto delle operazioni trattate oltre che i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate.
In analogia a quanto rilevato in merito al Masterfile, anche per la Documentazione Nazionale vale il riferimento alla possibilità di trattare unitariamente categorie omogenee di beni e servizi in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE.
Nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni intercorse tra la società e gli altri soggetti del gruppo in maniera da fornire un primo quadro sintetico delle operazioni descritte in maniera più ampia e precisa nei successivi paragrafi. In tale ambito, si dovrà dare evidenza, in maniera dettagliata, dei flussi delle operazioni infragruppo, ivi inclusi i relativi importi, descrivendo la logica economico-giuridica sottesa alla scelta di conferire alle attività della società la struttura già rappresentata nel diagramma di flusso. A tal fine, il Provvedimento prevede che alla Documentazione Nazionale debba essere allegato un diagramma di flusso (allegato n. 1) che sintetizzi quanto descritto nell’ambito del capitolo 5 in commento.
Il punto 5.1.2 Analisi di comparabilità, coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida OCSE, costituisce una delle parti fondamentali nel processo di determinazione dei prezzi di trasferimento e, pertanto, assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale. A tal fine si individuano i cosiddetticinque fattori della comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari:
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caratteristiche dei beni e dei servizi
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analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
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termini contrattuali
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condizioni economiche
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strategie d’impresa.
Se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della documentazione si basi in misura rilevante su un’analisi di comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata, dall’altro occorre rilevare che l’importanza relativa dei predetti fattori di comparabilità, come anche riconosciuto dalle Linee Guida OCSE, varia in relazione al metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale ultimo aspetto vale, in particolare, in presenza di analisi basate su operazioni comparabili esterne.
Fondamentale appare il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni. Il sottoparagrafo 5.1.3. accoglie il processo di selezione, e relativi esiti, del metodo che il contribuente ritiene, sulla base dell’analisi di comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più appropriato alle circostanze del caso. In particolare, sono previste le seguenti tre sezioni:
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enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
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criteri di applicazione del metodo prescelto
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risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
Il Provvedimento ha riservato il capitolo 6 per l’illustrazione delle operazioni infragruppo rientranti nella tipologia dei cosiddettiAccordi per la ripartizione di costi o “CCA” (“Cost Contribution Arrangements”) a cui l’impresa partecipa. Valgono, anche in tal caso, per quanto compatibili, le indicazioni delle Linee OCSE.
Disciplina specifica per le piccole e medie imprese
In considerazione del fatto che le informazioni contenute nella documentazione devono essere aggiornate anno per anno, ivi inclusa l’analisi di comparabilità e le relative procedure di selezione di operazioni comparabili, il Provvedimento prevede per le piccole e medie imprese la facoltà di non aggiornare, in esito alle risultanze dell’analisi di comparabilità, i dati derivanti dalla procedura di selezione dei comparabili indicati al sottoparagrafo 5.1.3 (“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni”) della Documentazione Nazionale in merito ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione.
Si raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di variazioni nei cosiddetti cinque fattori della comparabilità sopra richiamati, in quanto nel corso dell’attività di un’impresa è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.
Con specifico riguardo alle attività di controllo avviate successivamente alla data del 28 dicembre 2010 e, comunque,entro il 30 giugno 2011, si ritiene ragionevole ammettere che, in presenza della trasmissione della comunicazione, la documentazione relativa ai periodi d’imposta antecedenti quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sia da considerarsi completa e dunque idonea per i fini stabiliti dalla norma (e dunque per garantire accesso al regime premiale) a condizione che le informazioni ed i dati ivi previsti siano esibiti agli organi incaricati del controllo entro quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
Incoterms® 2010: cosa cambia nei rapporti commerciali con l’estero?
Nell’ambito delle relazioni commerciali internazionali, le parti devono definire dove e come avviene la consegna delle merci, chi paga il trasporto, chi sopporta i rischi, chi effettua lo sdoganamento, chi paga per tutte le altre operazioni.
In virtù della libertà contrattuale, gli operatori possono definire tali aspetti come meglio credono, nel rispetto delle reciproche esigenze commerciali. Viste le ampie diversità negli usi commerciali nei vari paesi del mondo è però preferibile riferirsi a un set di norme conosciute che codificano le più diffuse prassi commerciali internazionali: gli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito CCI).
Dopo l’edizione del 2000, la CCI ha recentemente proposto l’edizione del 2010 (Pubblicazione n. 715) che andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. I termini di tre lettere non sostituiscono il contratto (ne fanno pienamente parte) e vanno correlati al corretto “place/port” con l’indicazione “Incoterms® 2010”.
Cambiamenti proposti con l’edizione 2010 degli Incoterms®
Soppressione termini
Sono stati soppressi 4 termini del gruppo D, il DAF, il DES, il DEQ e il DDU, “sostituiti” dai termini DAP e DAT.
I termini DES e DEQ sono stati ritenuti obsoleti, visto che la maggior parte delle merci, destinati in un porto, vengono di solito consegnate in un terminal. Il nuovo e più flessibile termine DAT (Delivered at Terminal) dunque trova applicazione ogni qual volta la consegna delle merci avviene in un terminal.
I termini DAF e DDU sono stati soppressi in quanto poco adatti ai commerci intracomunitari, vista l’eliminazione dei dazi e delle dogane. Il termine DAP (Delivered at Place) può essere dunque adoperato in sostituzione dei “vecchi” termini DAF e DDU.
Nuova classificazione dei termini
L’edizione 2000 prevedeva una classificazione per cumulo di obbligazioni a carico del venditore, con i termini divisi in 4 gruppi E, F, C, D.
L’edizione 2010, invece, classifica i termini per modalità di trasporto, distinguendo:
- i termini per il trasporto fluviale/marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF)
- i termini che utilizzano “qualsiasi modo di trasporto” (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT e DDP).
Le caratteristiche dei “vecchi” gruppi C e D, in particolare, sono rimaste invariate:
- nei termini C il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane del compratore
- nei termini D il venditore paga il trasporto e ne sopporta anche i relativi rischi.
Ship’s rail
È stata eliminata l’indicazione “ship’s rail” come punto di passaggio dei rischi nei termini FOB, CFR e CIF. In questi termini, infatti, ora il passaggio dei rischi avviene al caricamento delle merci a bordo della nave in partenza.
Chain-of-custody information
Con i nuovi Incoterms®, si prevedono obblighi, fra le parti, di ottenere/fornire assistenza, attraverso la “chain-of-custody information” (in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza delle merci e dei trasporti, sempre più sentite dalle autorità governative).
Terminal handling charges
Gli Incoterms® 2010 prevedono un’allocazione delle cd “Terminal handling charges” più chiara nei termini CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP e DDP.
Procure Goods Shipped
Gli Incoterms® 2010 includono l’obbligazione “to procure goods shipped”, come alternativa all’obbligazione “to ship goods”. Ciò in relazione alle cosiddette vendite a catena nell’ambito dei commerci di merci come petrolio, cereali, ecc.
Scaricamento delle merci a destino
Nell’edizione 2010, il venditore è obbligato a scaricare le merci solo nella resa DAT.
Suggerimenti
Oltre a questi cambiamenti di carattere tecnico, i nuovi Incoterms® offrono interessanti suggerimenti:
- non adottare i termini FAS/FOB – CFR/CIF per merci che viaggiano in container (preferendo, rispettivamente, FCA e CPT/CIP in quanto le merci in container vengono consegnate a un vettore presso un terminal)
- utilizzare gli Incoterms® anche nelle operazioni domestiche
- essere molto precisi nella definizione del place/port of shipment/destination, e più formali nell’indicazione della parola Incoterms® (e non Incoterm incoterms o Incoterms).
Sdoganamento
Rispetto all’edizione del 2000, nulla è cambiato rispetto agli obblighi di sdoganamento delle merci:
- il venditore si occuperà sempre, tranne che nella resa EXW, di sdoganare la merce all’export (anche se nel nostro paese questo adempimento è sempre a carico del venditore)
- il compratore si occuperà sempre dello sdoganamento all’import tranne che nella resa DDP.
Come per l’edizione 2000, inoltre:
- nei termini EXW, FCA, FAS, FOB, DAT, DAP e DDP il luogo diconsegna coincide col luogo di trasferimento dei rischi
- nei termini CFR, CIF, CPT e CIP il luogo di consegna differisce dal luogo di trasferimento dei rischi.
Si ribadisce, infine, che l’obbligo di assicurare le merci rimane a carico del venditore, solo nei termini CIP/CIF, venditore che adempirà ai suoi obblighi di assicurare le merci riferendosi a clausolari per le coperture minime e per rischi di rara frequenza.
Centro Estero delle camere di commercio del Veneto
Eurases.La nuova unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan
Con l’ultima riunione tenutasi a 27/11/2009 ed in conformità con le decisioni prese nel settembre dello stesso anno a Minskdai dall’unione doganale denominata EuRaSes, a far data dal Gennaio 2010, per i tre stati aderenti Russia, Bielorussia e Kazakistan, parte l’unione doganale.
Con l’entrata in vigore della comunità Eurases sicuramente si rivoluzioneranno gli scenari delle esportazioni nella Federazione Russa e negli ex-paesi CSI aderenti al nuovo progetto.
Bisogna intendere l’Eurases come una piccola comunità europea.
La merce che ad esempio arriverà in Kazakistan sarà poi libera di viaggiare ed essere trasferita senza barriere doganali in Russia o in Bielorussia, esattamente come dall’Italia una merce può andare in Germania.
In conformità con gli accordi dal 1 gennaio, si redigerà un unico codice doganale con una sola tariffa doganale e di un sistema uniforme di regolamentazione delle tariffe.
La rassegna delle informazioni statistiche e delle previsioni sull’economia della Russia
Mosca ritorna sul mercato internazionale del debito – Il 10% dei russi sarebbe rimasto escluso dal censimento – Le spese per la difesa saliranno l’anno prossimo al 19% della spesa pubblica totale. | |
In aumento il debito interno dello Stato russoIl debito interno della Federazione Russa, denominato in bond dello Stato, è aumentato del 21,16% nel periodo gennaio-ottobre, da 1.837 miliardi di rubli a 2.225 miliardi. In aumento i ricavi provenienti dal turismoNei primi 10 mesi del 2010 il numero dei russi che hanno viaggiato all’estero per turismo è aumentato del 44% rispetto ai risultati registrati nello stesso periodo del 2009. Spese per la difesa al 19% della spesa pubblicaNel 2011 il Cremlino intende portare le spese complessive per la difesa a quota 1.953 miliardi di rubli, ovvero al 19% dell’intera spesa pubblica. In aumento il corso reale del rubloNel periodo gennaio-ottobre 2010 il corso reale effettivo del rublo rispetto alle valute dei principali partner commerciali della Russia, tenendo conto del tasso d’inflazione, è aumentato del 3,9 per cento. Diminuisce il numero degli istituti di creditoNei primi 10 mesi del 2010 il numero totale degli istituti di credito operanti è diminuito da 1.058 a 1.025 (-33). Come dimostrano le statistiche fornite dalla Banca centrale della Russia, di tutti gli istituti di credito 967 sono banche di vario tipo, mentre altri 58 sono istituti di credito di forma non bancaria. I risultati del censimento lasciano perplessi gli espertiSecondo i risultati di un recente sondaggio d’opinione, condotto in Russia dal maggiore centro di analisi sociologica Wciom, un russo ogni dieci non sarebbe stato registrato durante l’ultimo censimento. |
Dogane, Europa e Russia un fronte comune antifrode
L’incontro avviene a pochi giorni di distanza da un altro appuntamento, la conferenza internazionale Thinking of Taxes in a new way organizzata e ideata in occasione del 20° anniversario del servizio federale fiscale della Federazione Russa. All’incontro hanno preso parte rappresentanti della realtà istituzionale russa, di organizzazioni internazionali e di Amministrazioni finanziarie europee. Tra questi il vice primo ministro e ministro delle Finanze, Alexey Kudrin, il direttore generale del Centro per la politica fiscale e l’Amministrazione fiscale dell’Ocse, Jeffrey Owens, il vice direttore generale per gli Affari fiscali della direzione generale francese delle Finanze pubbliche e presidente dell’Iota (Intra-European Organisation of Tax Administrations) Jean Marc Fenet, il capo del servizio fiscale federale della Russia, Mikhail Mishustin. Tra i temi al centro del meeting il ruolo della tassazione nella stabilità nazionale e mondiale e la cooperazione internazionale tra le Amministrazioni fiscal-finanziarie europee ed extra Ue.
Russia: compie venti anni il Servizio fiscale federale
L’iniziativa, promossa ed organizzata dal Servizio fiscale federale russo, si svolgerà domani a Mosca ed è dedicata al 20° anniversario del servizio federale fiscale della Federazione russa. All’evento parteciperanno il vice primo ministro e ministro delle Finanze, Alexey Kudrin, il direttore generale del Centro per la politica fiscale e l’Amministrazione fiscale dell’Ocse, Jeffrey Owens, Jean Marc Fenet, vice direttore generale per gli Affari fiscali della direzione generale delle Finanze pubbliche francese e presidente dell’Iota (the Intra-European Organisation of Tax Administrations), il capo del servizio fiscale federale della Russia, Mikhail Mishustin.
I temi al centro dell’incontro
Thinking of Taxes in a new way è il titolo della conferenza organizzata e ideata in occasione del 20° anniversario del servizio federale fiscale della Federazione Russa. Il ruolo della tassazione nella stabilità nazionale e mondiale, l’agenda fiscale globale, la collaborazione e il sostegno delle Amministrazioni fiscali internazionali alla crescita economica, al benessere sociale, al miglioramento strutturale dell’economia globale attraverso i comuni valori guida dell’ integrità, della professionalità, legalità, rispetto e cooperazione sono i principali temi al centro dell’incontro.
Svolgimento dei lavori
La conferenza internazionale Thinking of Taxes in a New Way, grazie all’intervento dei politici, studiosi ed economisti russi ed internazionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni internazionali affronterà l’analisi dello sviluppo dei sistemi tributari moderni e la politica fiscale post crisi. Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione di un contesto fiscale favorevole alle imprese, allo sviluppo dei sistemi informatici, alle esigenze di modernizzazione dell’economia mondiale, all’ individuazione di flussi fiscali più equi e sostenibili, ai diritti di proprietà e ai nuovi meccanismi per la riscossione delle tasse sulla proprietà, ai progetti di modernizzazione della politica fiscale russa, all’agenda fiscale globale con le possibili implicazioni per la Russia e alle proposte di implementazione di una riforma amministrativa della Federazione russa. Saranno, infine approfonditi i temi del rapporto fisco-contribuente, al miglioramento dell’affidabilità e la tempestività nell’erogazione di servizi, ed alla cooperazione internazionale delle amministrazioni fiscali per affrontare le sfide del futuro ed alla realizzazione di obiettivi comuni. Ulteriori informazioni sulla conferenza sono disponibili sul sito dell’Amministrazione Fiscale russa dove è anche possibile registrarsi per partecipare.
Il ministero russo delle Finanze
Il ministero delle Finanze della Federazione russa è un organo federale del potere esecutivo che esercita funzioni indirizzate all’elaborazione della politica statale e della disciplina normativa nelle sfere del bilancio, fiscale, assicurativa, valutaria, dell’attività bancaria, del debito statale, dell’auditing, della contabilità, della gestione dei metalli preziosi, doganale e dell’investimento cumulativo dei fondi pensione. Esso svolge una funzione di coordinamento delle attività di competenza del Servizio Tributario federale così trasformato in ottemperanza al decreto presidenziale n. 314 del 9 marzo 2004 sul sistema e sulla struttura degli organi federali del potere esecutivo.
Il sistema tributario russo
La normativa attualmente in vigore è complessa e in continua evoluzione. I principi generali del sistema tributario nazionale sono stabiliti nella parte I del tax code of the Russian Federation del 31 luglio 1998, pietra miliare nello sviluppo del sistema fiscale russo e primo atto giuridico completo che forma la struttura del sistema fiscale, integrato dalla legge federale delle imposte e dei tributi del 9 luglio 1999, entrata in vigore il 10 dicembre 2001 e mirata a razionalizzare il sistema fiscale. La parte II del tax code of the Russian Federation è tutt’ora in corso di elaborazione e soltanto alcune sezioni di essa sono in vigore: i capitoli riguardanti l’Iva, le accise, la tassazione dei redditi personali e l’imposta sociale unica sono entrate in vigore il 1° gennaio 2001. I capitoli concernenti la tassazione dei profitti, delle vendite e dell’estrazione delle risorse minerarie sono in vigore dal gennaio 2002. Il capitolo della tassazione dei trasporti dal 31 agosto 2002.
Il servizio federale fiscale russo
Grazie all’implementazione della politica fiscale del governo, al controllo sull’applicazione della normativa fiscale, insieme al grande impegno profuso dai dipendenti, che con il grande senso di responsabilità e l’alta qualità professionale e personale, competenza, integrità, fedeltà al dovere coopera per il soddisfacimento dei bisogni della collettività, il servizio fiscale federale russo oggi si è trasformato in una moderna agenzia di sviluppo dinamico, che utilizza le tecnologie innovative e modelli operativi efficienti volti al raggiungimento dei risultati attesi.
La certificazione Gost Standard
La gestione dell’export verso la Federazione Russa (paese extra Ue che non aderisce al WTO) presenta delle difficoltà burocratiche. Ecco alcuni consigli utili per essere in regola all’atto dello sdoganamento della merce.